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Diritti e bisogni

Dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789
una ipotetica Dichiarazione sui bisogni e le libertà universali dell’essere umano

Nei secoli XVII e XVIII la classe borghese ha svolto un ruolo progressivo in tutte le parti del mondo, non solo sul piano socioeconomico, ma anche su quello giuspolitico. L’esempio di questa Dichiarazione dei diritti elaborata nel corso della rivoluzione francese lo dimostra. Ancora oggi potremmo dire di esserne figli, almeno in parte. L’altra parte, infatti, quella relativa ai diritti sociali, emerse nel XIX secolo, quando venne alla ribalta il proletariato industriale e la sua rappresentanza socialista. Questa tabella è frutto di un ragionamento fatto col senno del poi. Una cosa del tutto antistorica, che forse però sarebbe piaciuta a Rousseau, cui Robespierre faceva costante riferimento. Ci si è messi nei panni di un giacobino con una consapevolezza che non poteva avere, anche se le prime idee socialiste in Francia, vennero fuori da due seguaci del giacobinismo: Babeuf e Buonarroti.

Diritti dell’Uomo e del Cittadino

Articolo 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

Bisogni e Libertà dell’essere umano

Articolo 1 Tutti i diritti sono basati sui bisogni, in maniera proporzionale: quanto più grandi sono i bisogni tanto maggiori sono i diritti.

Articolo 2 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione. Articolo 2 Ogni essere umano deve concorrere, sulla base delle proprie capacità, a soddisfare i bisogni altrui.
Articolo 3 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa. Articolo 3 Nessuna distinzione sociale può essere imposta con la forza. L’utilità comune va decisa dalla stessa comunità che usa le distinzioni sociali.
Articolo 4 La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge. Articolo 4 La libertà personale consiste nel promuovere la libertà altrui. Si è tanto più liberi quanto più lo sono gli altri. La libertà quindi è un impegno volto a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono agli altri di essere liberi.
Articolo 5 La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina. Articolo 5 L’esercizio della libertà è un bisogno universale, illimitato nello spazio e nel tempo. La libertà non può essere definita una volta per tutte da alcuna affermazione, né può essere codificata da una legge. La libertà definisce l’essere umano e la libertà di coscienza è l’aspetto più significativo della libertà in generale.
Articolo 6 La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve quindi essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti. Articolo 6 Ogni violazione dell’esercizio della libertà non può essere risolta né con la forza né col diritto, ma solo con la persuasione ragionata e la condivisione del bisogno.
Articolo 7 Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole. Articolo 7 La proprietà deve soddisfare un bisogno, che può essere quello all’esistenza, alla sicurezza personale, alla libertà di movimento: non può essere rivendicata come un diritto che non tenga conto dei bisogni altrui. Non si tratta tanto di conservare dei diritti naturali quanto di soddisfare dei bisogni comuni.
Articolo 8 La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata. Articolo 8 Il principio di sovranità piena e diretta risiede nella stessa comunità che gestisce i propri bisogni. La comunità elegge i propri rappresentanti, il cui mandato può essere esercitato solo all’interno della stessa comunità e nei rapporti con le altre comunità. Il mandato deve poter essere revocato in qualunque momento. Una democrazia solo delegata è sempre un abuso.
Articolo 9 Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge. Articolo 9 La volontà generale di una comunità non può essere codificata in una legge, proprio perché i bisogni sono illimitati e mutevoli. Gli usi e i costumi sono superiori a qualunque legge, anche perché prescindono totalmente dall’esercizio della scrittura e quindi sono più universali. Solo la volontà generale di una comunità può decidere quando una consuetudine va modificata o superata.
Articolo 10 Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge. Articolo 10 Nessuna sanzione può risultare lesiva della dignità di una persona. Ogni sanzione ha lo scopo di rieducare a una convivenza civile. L’esercizio della critica senza quello dell’autocritica non aiuta lo sviluppo della convivenza civile.
Articolo 11 La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Articolo 12 La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Articolo 13 Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.
Articolo 14 Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.
Articolo 15 La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.
Articolo 16 Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.
Articolo 17 La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità. Articolo 17 La proprietà dei fondamentali mezzi produttivi di una collettività è sempre pubblica. Nessuno può usare una proprietà personale contro gli interessi della collettività.

La tragedia di Haiti è anche il nostro ignorare l’enorme debito morale, politico e civile che l’intero Occidente ha nei suoi confronti

La tragedia di Haiti è tale da lasciare senza parole. E da rendere ancor più piccine e petulanti se non tragicamente ridicole quelle che affollano la scena politica italiana. Sto leggendo un bel libro, che consiglio a tutti, “I giacobini neri”: narra la storia della rivoluzione degli schiavi di Haiti, allora ricchissima e invidiatissima colonia della Francia, in contemporanea con la Rivoluzione Francese. Quella di Haiti è l’unico esempio nella Storia del genere umano di rivoluzione vittoriosa di schiavi contro i padroni schiavisti. Tralascio le efferatezze compiute di routine e per un paio di secoli – con la benedizione del clero – dalla “superiore” civiltà europea contro qualche milione di poveri disgraziati sradicati dall’Africa e trasformati in schiavi dall’altra parte del mondo e spesso anche nella stessa Europa. Basti pensare a un particolare abominio creato dai cattolicissimi coloni: la suddivisione dei mulatti in ben 168 tipi, sottotipi e sottosottotipi a seconda delle frazioni – da una a 167 – di sangue da avi bianchi che potevano vantare: la quantità e il tipo dei diritti loro concessi variavano in base a quelle frazioni di sangue, fermo restando che comunque erano pur sempre angariati e discriminati anche quando avevano 167 parti di sangue “bianco” e una sola di sangue “nero”, per quanto assurdi siano questi termini.
E tralascio il fatto, molto poco noto, che lo stesso Robespierre aborriva sì la definizione di schiavo, ma non la sostanza della situazione, del resto lo stesso Voltaire lucrava con quote di possesso di navi addette alla tratta degli schiavi, le famigerate navi negriere, e che il grande Napoleone e la borghesia francese post rivoluzione francese hanno voluto con testardaggine riesumare lo schiavismo. Se non ci sono riusciti se non per breve periodo, lo dobbiamo agli haitiani, agli schiavi haitiani che si sono ribellati e hanno vinto guadagnandosi anche l’indipendenza di Haiti. E con l’indipendenza ci fu la prima abolizione definitiva dello schiavismo in uno Stato, dopo quella proclamata nel 539 a. C., cioè quasi 2.000 anni prima, da Ciro il Grande, creatore del concetto, e della pratica, dei Diritti mani, abolizione, concetto e pratica caduti però purtroppo in disuso con i suoi successori. Gli Stati Uniti infatti, considerati con la Rivoluzione francese i primi abolizionisti, in realtà lo schiavismo lo hanno abolito sull’intero territorio nazionale solo il 6 dicembre 1895, quando venne finalmente completato l’iter dell’approvazione del XIII emendamento della Costituzione. Ovvero, un secolo dopo Haiti! Continua a leggere